Art. 1.

      1. Al fine di neutralizzare gli effetti della pressione fiscale prodotti dall'inflazione e non rispondenti a incrementi reali di reddito, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio di ogni anno, indica un coefficiente correttivo dei valori nominali del reddito imponibile lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
      2. Il coefficiente di cui al comma 1 si ottiene sommando al valore numerico di una unità il tasso di inflazione registrato nell'anno di competenza.
      3. Il debito di imposta lordo è determinato sulla base del reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF diviso per il coefficiente di inflazione di cui al comma 2; l'imposta lorda calcolata sul reddito così deflazionato è moltiplicata per il medesimo coefficiente di inflazione.
      4. Il reddito imponibile lordo deflazionato, ottenuto dividendo il reddito imponibile lordo per il coefficiente di inflazione di cui al comma 2, costituisce la base imponibile lorda per il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e degli assegni familiari spettanti al contribuente ai fini dell'IRPEF.